(massima n. 1)
Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, comma 2, c.p. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato. (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 05/07/2018)