(massima n. 1)
Il terzo interessato che assuma di essere l'unico ed esclusivo titolare del diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo, per far valere le proprie ragioni, ha l'onere di proporre istanza di riesame negli inderogabili termini previsti, in quanto investito di autonoma legittimazione ex art. 322 c.p.p., con la conseguenza che, qualora si limiti a comparire nel giudizio di riesame attivato dall'imputato, spiegando intervento, non può prendere parte al successivo grado di giudizio innanzi alla Corte di cassazione. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MILANO, 04/04/2022)