(massima n. 1)
È legittimo il sequestro conservativo di beni conferiti in "trust" dall'imputato allorché sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere la natura fittizia del conferimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui, su istanza dei figli minori dell'imputato, condannato per maltrattamenti ed omicidio ai danni della moglie, i giudici di merito avevano disposto il sequestro conservativo dei beni da questo conferiti in un "trust" c.d. familiare, desumendo la natura fittizia di tale conferimento dalla circostanza che i beni erano rimasti nella piena disponibilità dell'imputato e dei suoi genitori, anch'essi partecipi del "trust", dalla pregressa costituzione del "trust" da parte del padre del medesimo in occasione dell'avvio a suo carico di un procedimento penale, e dal mancato compimento di alcun atto di disposizione in favore dei figli dell'imputato, pur figuranti tra i beneficiari del "trust"). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' BARI, 25/07/2019)