(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 316 c.p.p. - in relazione agli artt. 24, comma 2, 25, comma 2, 27, commi 1 e 3, 42, 111 e 117 Cost. e art. 1, prot. 1 Cedu, laddove prevede che per l'adozione del sequestro conservativo sia sufficiente che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, non occorrendo che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, essendo rimesso in via esclusiva al legislatore il bilanciamento tra i diritti di proprietà e di tutela del credito. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' VICENZA, 21/03/2019)