(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissibilitą della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di due anni previsto dall'art. 315, comma 1, c.p.p. decorre dalla data di irrevocabilitą della sentenza di proscioglimento che, in caso di sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, deve identificarsi con la data dell'udienza. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 14/09/2018)