(massima n. 1)
L'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, quale ad esempio il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, può avvenire solo in presenza di gravi indizi di reità a carico del soggetto, non potendosi incidere sulla libertà personale senza il rispetto delle condizioni generali di applicazione delle misure cautelari siano esse misure coercitive o misure di sicurezza. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Ancona, 22 Agosto 2006)