(massima n. 1)
L'adozione di misura cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare non soggiace all'osservanza di alcun termine perentorio ancorato al "dies ad quem" della durata della custodia, posto che non sussiste un termine entro cui il pubblico ministero deve inoltrare al giudice dell'udienza preliminare eventuali richieste di misure ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è irrilevante l'intervallo di tempo intercorso tra la scadenza della misura restrittiva e la data del provvedimento di applicazione della diversa misura richiesta ex art. 307, comma 1, cod. proc. pen., purché il giudice valuti ancora sussistenti le esigenze cautelari). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Roma, 28/06/2024)