(massima n. 1)
In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare", va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi della permanenza, in tutto o in parte, delle originarie esigenze cautelari, quanto quella della sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o anche in epoca successiva. (Rigetta, Trib. Libertą Palermo, 17/08/2018)