(massima n. 1)
I termini di custodia cautelare, qualora sia disposta perizia sullo stato di mente, sono prorogati, a norma dell'art. 305, comma 1, cod. proc. pen., per tutto il periodo assegnato per l'espletamento della perizia, indipendentemente dalla circostanza che siano scaduti o prossimi a scadere entro la data in cui deve essere completata l'attivitą peritale, sicché all'originario termine di scadenza della misura devono essere aggiunti i giorni concessi dal giudice per l'accertamento peritale. (Rigetta, Trib. Libertą Venezia, 29/01/2021)