(massima n. 1)
La proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare, ex art. 305, comma 2, cod. proc. pen., è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti possano essere espletati, dovendo il giudice espressamente motivare in relazione a tale ultimo profilo. (In motivazione la Corte ha precisato che i presupposti della proroga vanno valutati ex ante, con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento, a nulla rilevando che, ex post, gli accertamenti espletati abbiano richiesto breve durata). (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Lecce, 10/09/2019)