(massima n. 1)
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità, adottata ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., non spiega i suoi effetti nei confronti dell'imputato libero, perché scarcerato per decorrenza dei termini di custodia in forza di provvedimento in seguito annullato dalla Corte di cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che non può configurarsi un interesse concreto ed attuale da parte di tale imputato ad impugnare la sospensione, in mancanza del ripristino della misura e della adozione di un provvedimento sospensivo "ex novo"). (Annulla senza rinvio, Trib. Libertà Catanzaro, 23/02/2023)