(massima n. 1)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., per i dibattimenti particolarmente complessi relativi ai reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della custodia cautelare. (Rigetta, Trib. Libertą Catania, 11/07/2019)