(massima n. 1)
In tema di durata della custodia cautelare, nell'ipotesi di regressione del procedimento, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il limite costituito dal doppio dei termini di fase ex art. 304, comma 6, cod. proc. pen., si determina tenendo conto, oltre che dei tempi di custodia maturati dall'imputato nella medesima fase del procedimento prima della regressione, anche di quelli sofferti durante la pendenza del procedimento in Cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso in cui sia stata pronunciata doppia sentenza conforme sulla responsabilitą, non annullata sul punto in sede di legittimitą, sono applicabili soltanto i termini di durata complessiva della custodia cautelare previsti dagli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen.). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Milano, 12/06/2018)