(massima n. 1)
Nel caso di richiesta di modifica o sostituzione della misura cautelare, il contraddittorio cartolare con il p.m., previsto dall'art. 299, commi 3-bis e 4-bis, cod. proc. pen., deve essere nuovamente attivato qualora il giudice, a fronte del parere reso dall'organo dell'accusa e non essendo in grado di decidere allo stato degli atti, abbia disposto accertamenti sulle condizioni di salute ovvero su altre condizioni o qualitą personali della persona sottoposta alla misura. (Annulla senza rinvio, Trib. Libertą Lecce, 02/10/2020)