(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 299, comma 4-quater, cod. proc. pen., in tema di accertamenti medici sulle condizioni di salute dell'indagato detenuto, attiene esclusivamente alla procedura della revoca o sostituzione della misura cautelare, disciplinata dall'art. 299 medesimo, e non č estensibile in via analogica al procedimento di riesame di una misura cautelare di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha evidenziato che tale preclusione, non deriva dai limiti devolutivi dell'impugnazione, che non operano in materia di riesame, quanto piuttosto dal fatto che l'ordinamento ha previsto uno specifico mezzo per far valere le situazioni sopravvenute che impongano la revoca o modifica della misura per incompatibilitā con il regime detentivo). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertā Reggio Calabria, 08/08/2020)