(massima n. 1)
In sede di sostituzione della misura cautelare personale con altra meno afflittiva, ai sensi dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., il giudice non può disporre l'applicazione congiunta di più misure, ostandovi la previsione letterale della norma stessa. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 47 del 2015, l'applicazione cumulativa di misure cautelari personali è prevista soltanto in caso di prima applicazione in luogo della custodia cautelare ovvero in caso di aggravamento delle esigenze, ipotesi da interpretarsi tassativamente). (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Venezia, 14/02/2020)