(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, disposta dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel caso di una prima ordinanza disposta per il delitto di lesione personale e di altra successiva adottata, al sopraggiungere della morte della vittima, per il delitto di omicidio preterintenzionale, dovendosi, in tal caso, escludere l'identitą strutturale tra le due fattispecie criminose. (Rigetta, Trib. Libertą Firenze, 08/04/2025)