(massima n. 1)
Ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di durata della custodia cautelare in caso di retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non assume rilevanza l'eventuale periodo intermedio di non detenzione dell'indagato, dovuto alla sua rimessione in libertą con riferimento alla prima ordinanza coercitiva, posto che l'interruzione della custodia determina il venir meno della finalitą, sottesa all'istituto, di "riallineare" le vicende cautelari che avrebbero dovuto avere un avvio contestuale. (Rigetta, Trib. Libertą Roma, 27/10/2022)