(massima n. 1)
Quando nei confronti di un imputato siano emesse pił ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Reggio Calabria, 01/03/2017)