(massima n. 1)
L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 294, comma 6, cod. proc. pen., secondo cui l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere quello del giudice, non comporta la nullità o inutilizzabilità dell'atto, in assenza di un'esplicita previsione di legge. (Rigetta, Trib. Libertà Napoli, 16/05/2019)