(massima n. 1)
Nel caso in cui la misura cautelare, disposta in fase di indagini preliminari, sia eseguita nel corso del dibattimento nei confronti di soggetto latitante, non č necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la pił ampia possibilitą di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Ancona, 16/06/2020)