(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, l'audizione dell'arrestato da parte del presidente della Corte di appello o di un magistrato da lui delegato esclude la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia "ex" art. 294 cod. proc. pen., il cui espletamento è da ritenere incompatibile con il sistema processuale speciale introdotto dalla legge sopra menzionata, cosicché, in caso di impedimento dell'arrestato a comparire e di sospensione dell'audizione ex art. 294, comma 2, cod. proc. pen., non occorre rifissare l'interrogatorio una volta cessato l'impedimento. (Annulla senza rinvio, Corte Appello Milano, 15/07/2020)