(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la previsione dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., a termini della quale il giudice, per non far luogo all'interrogatorio di garanzia postumo, deve aver gią proceduto a quello preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., postula che quest'ultimo sia stato effettivamente espletato, non risultando sufficiente la mera notifica dell'invito a presentarsi all'imputato e al difensore, nel caso in cui gli stessi non siano comparsi all'udienza fissata per lo svolgimento dell'incombente. (Annulla senza rinvio, Trib. Libertą Napoli, 28/04/2025)