(massima n. 1)
L'omissione dell'interrogatorio anticipato previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. determina - in assenza di pericolo, che richiede adeguata motivazione, di fuga o di inquinamento probatorio - la nullità a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa per le esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in relazione a reati diversi da quelli rientranti nelle categorie enumerate dallo stesso art. 291, comma 1-quater, cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché, diversamente, si attribuirebbe efficacia sanante della nullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice). (Annulla senza rinvio, Trib. Libertà Roma, 26/11/2024)