(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e), legge 9 agosto 2024, n. 114, relativa all'interrogatorio dell'indagato anticipato rispetto all'emissione della misura, risulta applicabile in tutti i casi in cui la richiesta del pubblico ministero era pendente al 25/08/2024, data di entrata in vigore della novella, in ossequio ai principi del "tempus regit actum" e del "favor rei". (In motivazione, la Corte ha altresė affermato che il rispetto della nuova disciplina attinente all'emissione della misura cautelare č, in tal caso, suscettibile di controllo in sede di riesame). (Rigetta, Trib. Libertā Lecce, 08/10/2024)