(massima n. 1)
In tema di applicazione delle misure cautelari, il principio della domanda cautelare enunciato dall'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. impone che il pubblico ministero prospetti espressamente al giudice gli elementi sui quali la richiesta si basa e le esigenze di cautela da assicurare, senza che alcuno spazio possa al riguardo attribuirsi a richieste implicite, trattandosi di norma di stretta interpretazione, per le sue immediate incidenze sul bene della libertą personale. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame ha ritenuto la carenza della domanda cautelare relativamente alle imputazioni non indicate nella richiesta cautelare ed allegate dal pubblico ministero solo in un secondo momento, mediante una nota integrativa inviata al giudice per le indagini preliminari contenente l'indicazione di ulteriori fatti di reato). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą L'Aquila, 16/11/2020)