(massima n. 1)
In sede di udienza camerale davanti alla Corte di cassazione per definire un conflitto negativo di competenza tra giudici per le indagini preliminari, investiti di una richiesta di misura cautelare personale, la decisione č legittimamente adottata, in base agli artt. 291 e ss. cod. proc. pen., senza previo interpello della difesa, e senza "discovery" degli atti, atteso che l'anticipazione del contraddittorio nel giudizio regolatorio della competenza potrebbe vanificare l'efficacia della misura eventualmente adottata. (In motivazione la Corte ha precisato che l'indagato non subisce alcun pregiudizio dalla mancata partecipazione all'incidente regolatorio, essendo assicurato il pieno contraddittorio sulla competenza sia nel prosieguo della fase d'indagini, mediante la possibilitā di proporre istanza di riesame avverso l'eventuale provvedimento applicativo di misura cautelare, sia nel giudizio a cognizione piena che dovesse seguire). (Dichiara competenza, GIP Tribunale Bergamo, 08/01/2020)