(massima n. 1)
In tema di misure alternative alla detenzione, il condannato in detenzione domiciliare, in presenza delle condizioni previste dall'art. 284 cod. proc. pen. ed in virtù del richiamo operato a tale norma dall'art. 47-ter, comma 4, ord. pen., può essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita. (Annulla con rinvio, Giud. Sorveglianza Messina, 23/07/2025)