(massima n. 1)
Ai fini dell'autorizzazione dell'indagato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attivitā lavorativa, il presupposto della assoluta indigenza, da accertare con criterio di rigore per la natura eccezionale della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., non č tuttavia assimilabile ad una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessitā di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti. (Annulla con rinvio, Trib. Libertā Venezia, 14/06/2023)