(massima n. 1)
In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la valutazione in ordine alle "indispensabili esigenze di vita" deve essere improntata, stante l'eccezionalitą della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di autorizzazione per l'accompagnamento e il ritiro da scuola delle figlie minori, potendo provvedervi soggetti esterni al nucleo familiare all'uopo delegati o incaricati). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Milano, 22/01/2020)