(massima n. 1)
Il presupposto per l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, di cui all'art. 282 bis cod. proc. pen., non č costituito dalla condizione di "attuale" coabitazione dei coniugi, bensė dall'esistenza di una situazione - che non deve necessariamente verificarsi all'interno della casa coniugale - per cui all'interno di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare l'incolumitā della persona. (Fattispecie in tema di maltrattamenti in famiglia). (Dichiara inammissibile, Trib. Firenze, 03/06/2015)