(massima n. 1)
Qualora il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito od un documento di legittimazione individuati, quale un libretto di deposito a risparmio (rispettivamente al portatore o nominativo), e non conferisca alla banca medesima la facoltā di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare, come delineata dall'art. 1851 c.c. (in riferimento all'art. 1846 c.c.), e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2784 ss. c.c.), in base alla quale la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare o scomputare il relativo ammontare, ma č tenuta a restituire il titolo od il documento stesso. In tale caso, pertanto, difettano i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con.una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca.