(massima n. 1)
Nel caso di sequestro conservativo eseguito su titoli di credito, l'osservanza delle forme previste dall'art. 1997 c.c. per l'imposizione del vincolo non è richiesta per la validità del vincolo stesso tra le parti, ma al solo scopo di renderlo efficace rispetto ai terzi, affinché possa essere opposto ai nuovi possessori del titolo. Ne consegue che l'inosservanza delle forme richieste dal menzionato art. 1997 c.c. non può mai provocare l'invalidità del pignoramento e degli atti successivi, una volta verificatasi la conversione ai sensi dell'art. 686 c.p.c.