(massima n. 2)
Pur dopo la scomparsa della separazione per colpa, a seguito della riforma del diritto di famiglia, il concetto di addebitabilità della separazione, di cui al comma secondo dell'art. 151 c.c., come novellato dall'art. 33 della L. 19 maggio 1975, n. 151, non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento cosciente e volontario ad una persona capace d'intendere e di volere.