(massima n. 1)
In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, anche sulla sola base degli atti gią acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.