(massima n. 1)
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice č tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilitā, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (La Corte in motivazione ha precisato che la contestazione suppletiva di circostanza aggravante č idonea a produrre effetti giuridici solo se intervenga prima del verificarsi di una delle cause di non punibilitā previste dall'art. 129 cod. proc. pen.).