(massima n. 1)
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, č consentito al pubblico ministero modificare l'imputazione mediante la contestazione, alla prima udienza utile, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie di furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).