(massima n. 1)
Il pegno di titoli di credito, quale vero e proprio diritto reale limitato sui titoli, si attua mediante spossessamento del debitore pignoratizio e deve, ai fini dell'efficacia erga omnes del vincolo sul diritto cartolare, essere attuato sul titolo (art. 1997 c.c.). Trattandosi di titoli all'ordine, la legittimazione del creditore pignoratizio all'esercizio del diritto cartolare trae fondamento da una serie continua di girate; onde è alla cosiddetta legge di circolazione del titolo che occorre far riferimento per valutare se il diritto di garanzia sia validamente sorto (da qui la sufficienza ex art. 2003 c.c. della consegna, per i titoli al portatore; la necessità che il possesso sia qualificato dalla girata, per i titoli all'ordine; l'indispensabile adempimento della duplice intestazione di cui all'art. 2021 c.c., per i titoli nominativi). Ciò significa che, ove siano stati costituiti in pegno dei titoli cambiari, la validità della girata dev'essere ragguagliata alla normativa degli artt. 15 e seguenti della legge sulla cambiale, ma non già anche che una valida costituzione del pegno richieda la specifica girata con clausola «valuta in garanzia», «valuta in pegno», od altra che al pegno faccia riferimento. Matti il trasferimento del possesso del titolo al creditore pignoratizio, risultando dal documento, assolve pienamente alla funzione di palesare ai terzi l'indisponibilità del titolo, e, per converso, di impedire una circolazione abusiva di esso, senza che rilevi, rispetto ad essi, il carattere c.d. pieno della girata, e restando, nei rapporti interni, il diritto reale limitato del giratario-creditore pignoratizio, affidato ad un pactum fiduciae del tutto legittimo (cosiddetta girata fiduciariamente traslativa in bianco), mentre la posizione di quei particolari terzi che sono gli altri creditori del girante resterà tutelata dalla disciplina sulla «certezza» della data (art. 2787, comma terzo, c.c.) ai fini dell'opponibilità del vincolo.