(massima n. 1)
Il provvedimento con cui, in dibattimento, sia negata al pubblico ministero la facoltą di modificare o integrare l'imputazione, pur se erroneo, non č affetto da abnormitą nel caso in cui il giudice provveda sull'imputazione originaria con sentenza, che sarą impugnabile con appello o con ricorso "per saltum", essendo, invece, abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, nel caso in cui disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero.