(massima n. 1)
In tema di prova scientifica, il rigetto in udienza della richiesta di esaminare il proprio consulente in contraddittorio con il perito determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere dedotta, dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell'atto, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.