(massima n. 1)
Il pegno di un libretto di deposito bancario, costituito a favore della banca depositaria, o di certificati di deposito al portatore, emessi dallo stesso creditore pignoratizio, si configura come pegno irregolare soltanto quando sia conferita espressamente alla banca la facoltą di disporre del relativo diritto, mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltą, si rientra nella disciplina del pegno regolare.