(massima n. 1)
Le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti durante la fase delle indagini preliminari, utilizzate, in fase dibattimentale, per le contestazioni al testimone e da questi non confermate, fatta salva l'ipotesi di comprovata condotta illecita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., sono valutabili solo per apprezzare la credibilitą del dichiarante e non come elemento di riscontro, né come prova dei fatti con esse rappresentati, neanche nel caso in cui sia ritenuta inattendibile la loro ritrattazione in base a circostanze istruttorie acquisite "aliunde".