(massima n. 1)
In tema di documentazione degli atti processuali, il disposto di cui all'art. 482, comma 2, cod. proc. pen., essendo posto a garanzia della fedeltą e della completezza del verbale e dell'immediata soluzione di questioni concernenti le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, trova applicazione anche nella fase dell'udienza preliminare, pur se espressamente dettato per la fase dibattimentale.