(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, il pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. deve riguardare i medesimi fatti posti a base della cautela e non fatti diversi, contestati in un diverso procedimento, sia pure connessi ai primi. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del riesame secondo cui il pericolo di inquinamento probatorio non poteva essere desunto dal contenuto delle dichiarazioni rese dall'indagato con riguardo alle posizioni di soggetti diversi, indagati in altri procedimenti). (Rigetta, Trib. Libertą Salerno, 28/05/2020)