(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualitą del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non č equiparabile all'imminenza di specifiche opportunitą di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilitą di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitą realizzative della condotta, della personalitą del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto pił approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Rigetta, Trib. Libertą Salerno, 14/11/2024)