(massima n. 1)
In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ognuno dei concorrenti alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato. (Rigetta, Trib. Libertà Torino, 30/10/2023)