(massima n. 1)
Nei contratti autonomi di garanzia, il garante, una volta che abbia pagato il beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, a meno che non si deduca e provi una condotta fraudolenta del beneficiario al momento dell'escussione della garanzia.