Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21071 del 27 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di inadempimento del conduttore all'obbligo di consegna della cosa locata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, č onere del locatore deve fornire la prova del fatto costitutivo del diritto, cioč che vi sia stato deterioramento, mentre il conduttore deve dimostrare la sussistenza di un fatto impeditivo della sua responsabilitā. Orbene se questo principio di divisione degli oneri della prova č applicabile in materia di locazione ai sensi dell'art. 1590 cod. civ., lo č a maggior ragione applicabile anche nel caso di occupazione sine titulo per assenza di contratto o per contratto nullo, rappresentando la stessa una fattispecie di illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

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