(massima n. 1)
La mancata escussione del fideiussore da parte del creditore non può, di per sé sola, condurre alla produzione di un danno ingiusto risarcibile, atteso che il debitore garantito è e rimane l'unico soggetto a dover rispondere del debito per l'intero, stante la funzione di garanzia di un debito altrui della fideiussione ed il diritto di regresso spettante al garante ai sensi dell'art. 1950 cod. civ.