(massima n. 1)
L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontā di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non č necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontā sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.