Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 34239 del 23 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontā di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non č necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontā sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.

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